Art. 7

Proprietà intellettuale

In vigore dal 15 lug 2010
Proprietà intellettuale La Commissione e l’AIEA cooperano per garantire che la proprietà intellettuale e i relativi diritti, compresi senza alcuna limitazione i diritti d’autore e i brevetti relativi a materiali o invenzioni prodotti da una delle parti, dai loro dipendenti e subcontraenti a seguito della cooperazione tra la Commissione e l’AIEA nell’attuazione del presente memorandum d’intesa, possano essere utilizzati per potenziare la funzione statutaria dell’AIEA volta a promuovere gli scambi di informazioni tra i suoi Stati membri.
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