Art. 6
Divulgazione delle informazioni
In vigore dal 15 lug 2010
Divulgazione delle informazioni
La Commissione e l’AIEA operano per garantire la massima divulgazione possibile delle informazioni non classificate fornite o scambiate ai sensi del presente memorandum d’intesa, fatta salva la necessità di tutelare le informazioni proprietarie. La Commissione e l’AIEA garantiscono la riservatezza delle informazioni classificate dall’altra parte come riservate o confidenziali.
Storico versioni
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