Art. 6

Divulgazione delle informazioni

In vigore dal 15 lug 2010
Divulgazione delle informazioni La Commissione e l’AIEA operano per garantire la massima divulgazione possibile delle informazioni non classificate fornite o scambiate ai sensi del presente memorandum d’intesa, fatta salva la necessità di tutelare le informazioni proprietarie. La Commissione e l’AIEA garantiscono la riservatezza delle informazioni classificate dall’altra parte come riservate o confidenziali.
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