Art. 5
Personale
In vigore dal 15 lug 2010
Personale
Il personale eventualmente impiegato dalle parti rimane soggetto alle norme e ai regolamenti delle rispettive istituzioni per tutte le questioni attinenti al lavoro, all’assicurazione sanitaria e sulla vita e ai diritti e benefici dei lavoratori. Nessuna disposizione del presente memorandum d’intesa può essere interpretata come indicante l’esistenza di una relazione datore di lavoro/dipendente tra l’AIEA e la Commissione.
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