Art. 3
Ambiti specifici di cooperazione
In vigore dal 15 lug 2010
Ambiti specifici di cooperazione
Le parti, fatti salvi i rispettivi regolamenti finanziari, le politiche e le procedure, e subordinatamente alla disponibilità di fondi, concordano di cooperare in ambiti specifici comprendenti ma non limitati ai seguenti:
a)
fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale da essa detenuti, la Commissione condivide con l’AIEA il software, e relativi aggiornamenti e modifiche, elaborato per la raccolta e la presentazione in tempo reale di dati sui livelli delle radiazioni in ambito europeo [la Piattaforma dell’Unione europea per lo scambio di dati radiologici (EURDEP, http://eurdep.jrc.it)];
b)
la Commissione e l’AIEA si impegnano a garantire che tutti i dati radiologici siano disponibili liberamente e con le stesse modalità per tutti i fornitori nazionali di dati;
c)
l’AIEA coordina il sostegno e promuove lo scambio di dati in tempo reale sul controllo delle radiazioni con tutti i suoi Stati membri che non abbiano già un accordo con la Commissione, allo scopo di istituire un sistema globale congiunto Commissione-AIEA basato sulla tecnologia EURDEP ma con una denominazione differente;
d)
la Commissione e l’AIEA creano e gestiscono siti mirror del sito web EURDEP; l’AIEA promuove la creazione di siti mirror regionali per la diffusione di dati e mette a disposizione il software e la tecnologia solo agli organismi che garantiscono la diffusione (mirroring) dei dati;
e)
la Commissione e l’AIEA si coordinano per garantire l’eliminazione di eventuali incongruenze che potrebbero compromettere il sistema globale di scambio di dati radiologici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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