Art. 9
Privilegi e immunità
In vigore dal 15 lug 2010
Privilegi e immunità
Nessuna disposizione del presente memorandum d’intesa, o relativa allo stesso, può essere considerata come rinuncia, esplicita o implicita, a immunità, privilegi, esenzioni e agevolazioni, di cui godono la Commissione o l’AIEA ai sensi del diritto, delle convenzioni o degli accordi internazionali, tra cui l’accordo sui privilegi e le immunità dell’AIEA, o della legislazione e delle leggi nazionali dei rispettivi Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:398:oj#art-9