Art. 9

Privilegi e immunità

In vigore dal 15 lug 2010
Privilegi e immunità Nessuna disposizione del presente memorandum d’intesa, o relativa allo stesso, può essere considerata come rinuncia, esplicita o implicita, a immunità, privilegi, esenzioni e agevolazioni, di cui godono la Commissione o l’AIEA ai sensi del diritto, delle convenzioni o degli accordi internazionali, tra cui l’accordo sui privilegi e le immunità dell’AIEA, o della legislazione e delle leggi nazionali dei rispettivi Stati membri.
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