Art. 11

Inizio e termine della cooperazione e statuto

In vigore dal 15 lug 2010
Inizio e termine della cooperazione e statuto 1.   La cooperazione nell’ambito del presente memorandum d’intesa ha inizio con la firma delle parti e ha una durata di tre anni civili, rinnovabile se nessuna delle parti si pronuncia in senso contrario. Se la firma ha luogo in due date distinte, la cooperazione ha inizio al momento della seconda firma. 2.   Le disposizioni del presente memorandum d’intesa possono essere modificate mediante accordo scritto tra le parti. 3.   Ciascuna parte può mettere fine alla cooperazione di cui al presente memorandum d’intesa mediante un preavviso scritto di sessanta giorni all’altra parte. In questo caso le parti adottano provvedimenti immediati per mettere fine a tutte le attività congiunte in modo sollecito e ordinato. 4.   Nessuna disposizione del presente memorandum d’intesa intende imporre alle parti obblighi di tipo giuridico.
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