Art. 4
Composizione — Nomina
In vigore dal 26 apr 2010
Composizione — Nomina
1. Il gruppo è composto da un numero di membri non superiore a 20.
2. Il direttore generale della DG Giustizia, libertà e sicurezza nomina i membri scegliendo tra specialisti con le più alte competenze nel settore del diritto civile, e in particolare del diritto dei contratti. I membri sono nominati in modo da garantire, per quanto possibile, un corretto equilibrio a livello di competenze, origine geografica e genere.
3. I membri sono nominati a titolo personale e agiscono in piena indipendenza e nell’interesse pubblico.
4. Il gruppo è composto da esperti provenienti dai seguenti settori:
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organismi scientifici e di ricerca, istituti accademici,
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professionisti legali,
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esperti in rappresentanza della società civile.
5. Ai membri del gruppo è conferito un mandato che scade il 26 aprile 2012.
6. Salvo accordo della Commissione, i membri non possono designare un supplente in loro rappresentanza.
7. I membri che non siano più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettano o che non soddisfino più le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o all’articolo 339 del trattato, possono essere sostituiti per il restante periodo del mandato.
8. I membri dichiarano ogni anno per iscritto che si impegnano ad agire al servizio dell’interesse pubblico e indicano altresì l’assenza o l’esistenza di un qualsiasi interesse che potrebbe compromettere la loro indipendenza.
9. I nominativi dei membri sono pubblicati nel Registro dei gruppi di esperti della Commissione e sul sito Internet della direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza. Essi sono raccolti, trattati e pubblicati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.
10. Se un membro non desidera che sia divulgato il proprio nominativo può chiedere una deroga a tale disposizione. La richiesta di non divulgare il nome di un membro del gruppo di esperti è considerata giustificata ogniqualvolta la pubblicazione possa metterne a rischio la sicurezza o l’integrità o pregiudicarne indebitamente la vita privata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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