Art. 4 · Composizione — Nomina

Art. 4

Composizione — Nomina

In vigore dal 26 apr 2010
Composizione — Nomina 1.   Il gruppo è composto da un numero di membri non superiore a 20. 2.   Il direttore generale della DG Giustizia, libertà e sicurezza nomina i membri scegliendo tra specialisti con le più alte competenze nel settore del diritto civile, e in particolare del diritto dei contratti. I membri sono nominati in modo da garantire, per quanto possibile, un corretto equilibrio a livello di competenze, origine geografica e genere. 3.   I membri sono nominati a titolo personale e agiscono in piena indipendenza e nell’interesse pubblico. 4.   Il gruppo è composto da esperti provenienti dai seguenti settori: — organismi scientifici e di ricerca, istituti accademici, — professionisti legali, — esperti in rappresentanza della società civile. 5.   Ai membri del gruppo è conferito un mandato che scade il 26 aprile 2012. 6.   Salvo accordo della Commissione, i membri non possono designare un supplente in loro rappresentanza. 7.   I membri che non siano più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettano o che non soddisfino più le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o all’articolo 339 del trattato, possono essere sostituiti per il restante periodo del mandato. 8.   I membri dichiarano ogni anno per iscritto che si impegnano ad agire al servizio dell’interesse pubblico e indicano altresì l’assenza o l’esistenza di un qualsiasi interesse che potrebbe compromettere la loro indipendenza. 9.   I nominativi dei membri sono pubblicati nel Registro dei gruppi di esperti della Commissione e sul sito Internet della direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza. Essi sono raccolti, trattati e pubblicati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001. 10.   Se un membro non desidera che sia divulgato il proprio nominativo può chiedere una deroga a tale disposizione. La richiesta di non divulgare il nome di un membro del gruppo di esperti è considerata giustificata ogniqualvolta la pubblicazione possa metterne a rischio la sicurezza o l’integrità o pregiudicarne indebitamente la vita privata.
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