Art. 5
Funzionamento
In vigore dal 26 apr 2010
Funzionamento
1. Il gruppo è presieduto dalla Commissione.
2. D’intesa con la Commissione possono essere istituiti sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell’ambito del mandato definito dal gruppo. Tali sottogruppi sono sciolti non appena hanno espletato il loro mandato.
3. Il rappresentante della Commissione può chiedere a esperti esterni che possiedano una competenza specifica su una questione all’ordine del giorno o a osservatori, in particolare provenienti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, di partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo quando ciò sia utile e/o necessario.
4. Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non sono divulgate se la Commissione ritiene che riguardino questioni riservate.
5. Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono, di norma, nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario da questa stabiliti. La Commissione assicura i servizi di segreteria. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi.
6. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppi di esperti adottato dalla Commissione.
7. La Commissione può pubblicare, nella lingua originale, le sintesi, le conclusioni o le conclusioni parziali e i documenti di lavoro del gruppo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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