Art. 6

Spese di riunione

In vigore dal 26 apr 2010
Spese di riunione 1.   I partecipanti alle attività del gruppo non sono remunerati per i servizi resi. 2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di soggiorno sostenute dai partecipanti in relazione alle attività del gruppo in base alle norme da essa stabilite per i compensi degli esperti esterni. 3.   Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai servizi competenti della Commissione.
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