Art. 5
In vigore dal 26 apr 2010
Sono vietate le seguenti attività:
a)
la concessione di prestiti o crediti finanziari alle imprese stabilite in Birmania/Myanmar, elencate nell’allegato I, operanti nelle industrie di cui all’, paragrafo 1;
b)
l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione nelle imprese stabilite in Birmania/Myanmar, elencate nell’allegato I, operanti nelle industrie di cui all’, paragrafo 1, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo;
c)
la creazione di imprese in partecipazione con le imprese stabilite in Birmania/Myanmar, elencate nell’allegato I, operanti nelle industrie di cui all’, paragrafo 1, e con società controllate o affiliate da esse controllate.
Storico versioni
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