Art. 5

In vigore dal 26 apr 2010
Sono vietate le seguenti attività: a) la concessione di prestiti o crediti finanziari alle imprese stabilite in Birmania/Myanmar, elencate nell’allegato I, operanti nelle industrie di cui all’, paragrafo 1; b) l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione nelle imprese stabilite in Birmania/Myanmar, elencate nell’allegato I, operanti nelle industrie di cui all’, paragrafo 1, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo; c) la creazione di imprese in partecipazione con le imprese stabilite in Birmania/Myanmar, elencate nell’allegato I, operanti nelle industrie di cui all’, paragrafo 1, e con società controllate o affiliate da esse controllate.
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Art. 5 Decisione (UE) 2010/232 — Testo vigente | Portale Normativo