Art. 4
In vigore dal 26 apr 2010
È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Birmania/Myanmar nell'Unione i seguenti prodotti:
a)
legname rotondo, legname e prodotti del legno;
b)
oro, stagno, ferro, rame, tungsteno, argento, carbone, piombo, manganese, nickel e zinco;
c)
pietre preziose e semipreziose, compresi diamanti, rubini, zaffiri, giada e smeraldi.
Storico versioni
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