Art. 4

In vigore dal 26 apr 2010
È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Birmania/Myanmar nell'Unione i seguenti prodotti: a) legname rotondo, legname e prodotti del legno; b) oro, stagno, ferro, rame, tungsteno, argento, carbone, piombo, manganese, nickel e zinco; c) pietre preziose e semipreziose, compresi diamanti, rubini, zaffiri, giada e smeraldi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:232:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo