Art. 3
In vigore dal 26 apr 2010
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie destinate alle imprese stabilite in Birmania/Myanmar operanti nelle seguenti industrie, siano esse originarie o meno di detto territorio:
a)
industria forestale e trasformazione del legname;
b)
estrazione di oro, stagno, ferro, rame, tungsteno, argento, carbone, piombo, manganese, nickel e zinco;
c)
estrazione e trasformazione di pietre preziose e semipreziose, compresi diamanti, rubini, zaffiri, giada e smeraldi.
2. Sono vietati:
a)
la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate alle attrezzature e tecnologie destinate alle imprese stabilite in Birmania/Myanmar operanti nelle industrie di cui al paragrafo 1;
b)
il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature e tecnologie destinate alle imprese stabilite in Birmania/Myanmar, elencate nell’allegato I, operanti nelle industrie di cui al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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