Art. 3

In vigore dal 26 apr 2010
1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie destinate alle imprese stabilite in Birmania/Myanmar operanti nelle seguenti industrie, siano esse originarie o meno di detto territorio: a) industria forestale e trasformazione del legname; b) estrazione di oro, stagno, ferro, rame, tungsteno, argento, carbone, piombo, manganese, nickel e zinco; c) estrazione e trasformazione di pietre preziose e semipreziose, compresi diamanti, rubini, zaffiri, giada e smeraldi. 2.   Sono vietati: a) la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate alle attrezzature e tecnologie destinate alle imprese stabilite in Birmania/Myanmar operanti nelle industrie di cui al paragrafo 1; b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature e tecnologie destinate alle imprese stabilite in Birmania/Myanmar, elencate nell’allegato I, operanti nelle industrie di cui al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:232:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Decisione (UE) 2010/232 — Testo vigente | Portale Normativo