Art. 10

In vigore dal 26 apr 2010
1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da singoli membri del governo della Birmania/Myanmar e dalle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati di cui all’elenco dell’allegato II. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato II. 3.   Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, avendo stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono: a) necessari per soddisfare il fabbisogno di base delle persone elencate nell’allegato II e dei loro familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica. 4.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1. 5.   Sono vietate le seguenti attività: a) la concessione di prestiti o crediti finanziari alle imprese possedute o controllate dal regime o da persone o entità associate al regime, elencate nell’allegato III, o l’acquisizione di obbligazioni, di certificati di deposito, di warrant o obbligazioni non garantite emessi da tali imprese; b) l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione nelle imprese possedute o controllate dal regime o da persone o entità associate al regime, elencate nell’allegato III, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo; c) la creazione di imprese in partecipazione con le imprese elencate nell’allegato III e con società controllate o affiliate da esse controllate. 6.   Le disposizioni di cui al paragrafo 5, lettera a), si applicano senza pregiudizio dell’esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi con l’impresa in questione prima della data di inserimento nell’elenco, quale figura nell’allegato III. 7.   Il divieto di cui al paragrafo 5, lettera b), non impedisce l’aumento di una partecipazione nelle imprese elencate nell’allegato III se tale aumento è previsto in un accordo concluso prima della data di inserimento nell’elenco dell’impresa in questione, quale figura nell’allegato III.
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