Art. 11

In vigore dal 26 apr 2010
Le visite governative bilaterali ad alto livello (ministri e funzionari a partire dal grado di direttore politico) in Birmania/Myanmar restano sospese. In circostanze eccezionali il Consiglio può decidere di concedere deroghe a questa regola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:232:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Decisione (UE) 2010/232 — Testo vigente | Portale Normativo