Art. 5
Sospetto e individuazione di malattie nelle zone indenni
In vigore dal 15 apr 2010
Sospetto e individuazione di malattie nelle zone indenni
1. Qualora uno Stato membro indicato nell’allegato I della presente decisione sospetti la presenza di una malattia in una zona indicata nello stesso allegato come indenne da tale malattia, esso adotta misure almeno equivalenti a quelle stabilite nell’articolo 28, nell’articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, e nell’articolo 30 della direttiva 2006/88/CE.
2. Se l’indagine epizooziologica conferma l’individuazione della malattia di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato informa la Commissione e gli altri Stati membri della situazione e delle misure adottate per contenere e controllare la malattia.
Storico versioni
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