Art. 3
Approvazione dei programmi nazionali di eradicazione concernenti alcune malattie non elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE
In vigore dal 15 apr 2010
Approvazione dei programmi nazionali di eradicazione concernenti alcune malattie non elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE
1. Sono approvati i programmi di eradicazione delle malattie elencate nella prima colonna della tabella dell’allegato II, adottati dagli Stati membri indicati nella seconda colonna di tale tabella, per quanto concerne le zone indicate nella quarta colonna della tabella («programmi di eradicazione»).
2. Fino al 31 dicembre 2011, gli Stati membri indicati nella tabella dell’allegato II possono esigere che le partite di animali d’acquacoltura, di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), introdotte in una zona soggetta a un programma di eradicazione, siano conformi alle condizioni stabilite in detto articolo per quanto concerne le malattie oggetto del programma di eradicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:221:oj#art-3