Art. 4
Relazioni
In vigore dal 15 apr 2010
Relazioni
1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri indicati negli allegati I e II presentano alla Commissione una relazione sulle misure nazionali approvate di cui agli .
2. La relazione di cui al paragrafo 1 comprende almeno informazioni aggiornate su:
a)
i rischi significativi che le malattie, nei riguardi delle quali si applicano le misure nazionali, comportano per la situazione sanitaria degli animali d’acquacoltura o degli animali acquatici selvatici, e la necessità e l’adeguatezza di tali misure;
b)
le misure nazionali adottate per mantenere lo status di indenne da malattia, compresi i controlli effettuati; le informazioni su tali controlli devono essere fornite utilizzando il modulo figurante nell’allegato VI della decisione 2009/177/CE della Commissione (5);
c)
l’evoluzione del programma di eradicazione, compresi i controlli effettuati; le informazioni su tali controlli devono essere fornite utilizzando il modulo figurante nell’allegato VI della decisione 2009/177/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2010:221:oj#art-4