Art. 4

Relazioni

In vigore dal 15 apr 2010
Relazioni 1.   Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri indicati negli allegati I e II presentano alla Commissione una relazione sulle misure nazionali approvate di cui agli . 2.   La relazione di cui al paragrafo 1 comprende almeno informazioni aggiornate su: a) i rischi significativi che le malattie, nei riguardi delle quali si applicano le misure nazionali, comportano per la situazione sanitaria degli animali d’acquacoltura o degli animali acquatici selvatici, e la necessità e l’adeguatezza di tali misure; b) le misure nazionali adottate per mantenere lo status di indenne da malattia, compresi i controlli effettuati; le informazioni su tali controlli devono essere fornite utilizzando il modulo figurante nell’allegato VI della decisione 2009/177/CE della Commissione (5); c) l’evoluzione del programma di eradicazione, compresi i controlli effettuati; le informazioni su tali controlli devono essere fornite utilizzando il modulo figurante nell’allegato VI della decisione 2009/177/CE.
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Relazioni (Art. 4 Decisione (UE) 2010/221) — Testo vigente | Portale Normativo