Art. 2
Approvazione di determinate misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie non elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE
In vigore dal 15 apr 2010
Approvazione di determinate misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie non elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE
1. Gli Stati membri e le loro regioni indicati nella seconda e quarta colonna della tabella dell’allegato I sono considerati indenni dalle malattie elencate nella prima colonna di tale tabella («zone indenni da malattia»).
2. Gli Stati membri indicati nel paragrafo 1 possono esigere che le partite di animali sottoindicate, introdotte in una zona indenne da malattia, soddisfino le condizioni di cui alle lettere a) e b), per le malattie da cui essa è considerata indenne:
a)
gli animali d’acquacoltura destinati all’allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento devono essere conformi alle:
i)
condizioni per l’immissione sul mercato di cui all’articolo 8 bis, del regolamento (CE) n. 1251/2008;
ii)
condizioni d’importazione di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1251/2008;
iii)
condizioni di transito di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1251/2008;
b)
gli animali acquatici ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi devono essere conformi alle:
i)
condizioni d’importazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1251/2008;
ii)
condizioni di transito e stoccaggio di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1251/2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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