Art. 7

Disposizioni transitorie

In vigore dal 15 apr 2010
Disposizioni transitorie Per un periodo transitorio che termina il 31 luglio 2010, le partite di animali d’acquacoltura accompagnate da un certificato sanitario rilasciato conformemente all’allegato III della decisione 2004/453/CE possono essere immesse sul mercato, a condizione che raggiungano il luogo di destinazione finale prima di tale data.
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Disposizioni transitorie (Art. 7 Decisione (UE) 2010/221) — Testo vigente | Portale Normativo