Art. 1
Definizioni
In vigore dal 29 mar 2010
Ai fini del presente protocollo:
a)
«legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
b)
«autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
c)
«autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
d)
«dati personali»: tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
e)
«operazione che viola la legislazione doganale»: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.
Storico versioni
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