Art. 4
Assistenza spontanea
In vigore dal 29 mar 2010
Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:
a)
attività che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente;
b)
nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;
c)
merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
d)
le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
e)
mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:224:oj#art-4-267