Art. 21
Attuazione
In vigore dal 29 mar 2010
1. La cooperazione tra le Parti si svolge nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformità dell' dell'accordo.
2. In particolare, il sottocomitato:
a)
elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente;
b)
analizza l'applicazione delle decisioni previste dal presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi;
c)
procede, due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il miglioramento delle infrastrutture e le implicazioni della libertà di transito;
d)
coordina le attività di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente al traffico di transito.
DICHIARAZIONE COMUNE
1. La Comunità e il Montenegro prendono atto dei seguenti (1) livelli massimi relativi alle emissioni di gas di scarico e alle emissioni sonore accettati nella Comunità per l'omologazione dei veicoli commerciali pesanti a decorrere dal 9.11.2006 (2):
Valori limite misurati secondo le prove ESC (ciclo europeo a stato stazionario) ed ELR (prova europea di risposta al carico):
Massa di monossido di carbonio
Massa di idrocarburi
Massa diossidi di azoto
Massadi particolati
Fumo
(CO)
g/kWh
(HC)
g/kWh
(NOx)
g/kWh
(PT)
g/kWh
m–1
Riga B1
Euro IV
1,5
0,46
3,5
0,02
0,5
Valori limite misurati secondo la prova ETC (ciclo transiente europeo):
Massa di monossido di carbonio
Massa di idrocarburinon metanici
Massa di metano
Massa di ossidi di azoto
Massa di patricolati
(CO)
g/kWh
(NMHC)
g/kWh
(CH4) (3)
g/kWh
(NOx)
g/kWh
(PT) (4)
g/kWh
Riga B1
Euro IV
4,0
0,55
1,1
3,5
0,03
2. In futuro, la Comunità e il Montenegro cercheranno di ridurre le emissioni dei veicoli a motore ricorrendo a tecnologie di controllo all'avanguardia e a carburanti di migliore qualità.
(1) I presenti livelli massimi saranno aggiornati come previsto nele pertinenti direttive e in funzione della loro possibile futura revisione.
(2) Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1).
(3) Solo per motori a GN.
(4) Non si applica ai motori a gas.
PROTOCOLLO 5
sugli aiuti di stato all'industria siderurgica
1.
Le Parti riconoscono che il Montenegro deve affrontare urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitività globale della sua industria.
2.
Oltre a quanto stabilito dall', paragrafo 1, punto iii), del presente accordo, la compatibilità degli aiuti di Stato all'industria siderurgica, secondo la definizione di cui all'allegato I degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, è valutata in base ai criteri derivanti dall'applicazione all'industria siderurgica dell' del trattato CE, compreso il diritto derivato.
3.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all', paragrafo 1, punto iii), del presente accordo relativamente all’industria siderurgica, la Comunità riconosce che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, il Montenegro può concedere in via eccezionale, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione ad acciaierie in difficoltà, a condizione che:
a)
gli aiuti contribuiscano a rendere vitali a lungo termine le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione,
b)
il loro importo e la loro intensità siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, ove opportuno, e
c)
il Montenegro presenti programmi di ristrutturazione legati a una razionalizzazione globale che comprenda la chiusura degli impianti inefficienti. Ciascuna delle acciaierie beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione deve prendere, per quanto possibile, misure che compensino la distorsione della concorrenza causata dagli aiuti.
4.
Il Montenegro presenta alla Commissione europea, a fini di valutazione, un programma di ristrutturazione nazionale e singoli piani aziendali per ciascuna delle imprese beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione tali da dimostrare la conformità con le condizioni suddette.
I singoli piani aziendali devono essere stati esaminati e approvati dall'autorità montenegrina per il controllo degli aiuti di Stato ai fini della loro conformità con il paragrafo 3 del presente protocollo.
La Commissione europea conferma che il programma di ristrutturazione nazionale è conforme ai requisiti del paragrafo 3.
5.
La Commissione europea sorveglia l'attuazione dei piani in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti, in particolare l'autorità montenegrina per il controllo degli aiuti di Stato.
Qualora dalla verifica risulti che dopo la data di firma del presente accordo sono stati concessi aiuti a beneficiari non approvati nel programma di ristrutturazione nazionale o aiuti per la ristrutturazione di acciaierie non individuate in tale programma, l'autorità montenegrina per il controllo degli aiuti di Stato provvede affinché gli aiuti in questione siano restituiti.
6.
Su richiesta, la Comunità fornisce assistenza tecnica al Montenegro per l'elaborazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali.
7.
Ciascuna Parte garantisce un'assoluta trasparenza in materia di aiuti di Stato. È previsto, in particolare, uno scambio totale e costante di informazioni sugli aiuti di Stato per la produzione di acciaio in Montenegro e sull'attuazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali.
8.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare a tal fine le opportune norme di applicazione.
9.
Qualora una delle Parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente protocollo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa può adottare misure opportune previa consultazione del sottocomitato che si occupa di concorrenza o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.
PROTOCOLLO 6
protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale Montenegro
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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