Art. 19

Semplificazione delle formalità

In vigore dal 29 mar 2010
1.   Le Parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito. 2.   Le Parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalità relativi al trasporto delle merci. 3.   Le Parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine. DISPOSIZIONI FINALI
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Semplificazione delle formalità (Art. 19 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo