Art. 5

Gestione

In vigore dal 25 mar 2010
Gestione 1.   La Commissione gestisce lo strumento di microfinanza in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7). 2.   Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui all', paragrafo 1, ad eccezione delle misure di sostegno indicate all', paragrafo 1, lettera d), la Commissione conclude accordi con istituzioni finanziarie internazionali, in particolare con la BEI e il FEI, a norma dell'articolo 53 quinquies del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell'articolo 43 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (8). Tali accordi contengono disposizioni dettagliate per l'attuazione dei compiti affidati a dette istituzioni finanziarie, comprese le disposizioni che specificano la necessità di garantire l'addizionalità e il coordinamento rispetto agli esistenti strumenti finanziari europei e nazionali, nonché di promuovere una copertura globale ed equilibrata tra gli Stati membri. 3.   Ai fini della realizzazione dell'obiettivo di cui all' e dell'attuazione delle azioni previste dall', gli accordi di cui al paragrafo 2 del presente articolo contemplano altresì l'obbligo da parte delle istituzioni finanziarie internazionali di reinvestire le risorse e i proventi, compresi i dividendi e i rimborsi, nelle azioni di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) o c), per un periodo di sei anni dopo la data di avvio dello strumento di microfinanza. 4.   Allo scadere dello strumento di microfinanza, il saldo residuo dovuto all'Unione europea è restituito al bilancio generale dell'Unione europea. 5.   Le istituzioni finanziarie internazionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo concludono accordi scritti con gli istituti di microfinanza pubblici e privati di cui all', paragrafo 2, esplicitando il loro obbligo di utilizzare le risorse rese disponibili dallo strumento di microfinanza conformemente agli obiettivi fissati dall' e di fornire informazioni utili per la stesura delle relazioni annuali di cui all', paragrafo 1. 6.   La dotazione finanziaria totale per i provvedimenti di sostegno di cui all', paragrafo 1, lettera d), è gestita dalla Commissione.
Storico versioni

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