Art. 7

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

In vigore dal 25 mar 2010
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione 1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (9), dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (10), e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (11). 2.   Per le azioni dell'Unione finanziate in base alla presente decisione, l'OLAF ha il potere di svolgere indagini in base al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, che si applicano a qualsiasi violazione di una delle disposizioni del diritto dell'Unione, compreso l'inadempimento di un'obbligazione contrattuale assunta in base allo strumento di microfinanza e risultante da un atto o da un'omissione di un operatore economico, che ha o avrebbe l'effetto di pregiudicare il bilancio generale dell'Unione europea o un bilancio da essa gestito, con una voce di spesa ingiustificata. 3.   Tutte le misure di attuazione risultanti dalla presente decisione includono un riferimento ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e prevedono, in particolare, la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione o di rappresentanti autorizzati dalla Commissione stessa, e di audit della Corte dei conti europea, se necessario effettuati anche in loco.
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Tutela degli interessi finanziari dell'Unione (Art. 7 Decisione (UE) 2010/283) — Testo vigente | Portale Normativo