Art. 9

Valutazione

In vigore dal 25 mar 2010
Valutazione 1.   La Commissione effettua valutazioni intermedie e finali di propria iniziativa e in stretta collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali di cui all', paragrafo 2. La valutazione intermedia è completata quattro anni dopo la data d'avvio dello strumento di microfinanza e la valutazione finale al massimo un anno dopo il termine dei mandati conferiti alle istituzioni finanziarie internazionali di cui all', paragrafo 2. La valutazione finale giudica, in particolare, in che misura lo strumento di microfinanza nel suo complesso abbia realizzato i suoi obiettivi. 2.   I risultati della valutazione sono trasmessi, a titolo di informazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
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