Art. 4
Interventi ammissibili e beneficiari
In vigore dal 25 mar 2010
Interventi ammissibili e beneficiari
1. Lo strumento di microfinanza è attuato utilizzando i seguenti tipi di azioni, a seconda dei casi:
a)
garanzie e strumenti di condivisione del rischio;
b)
strumenti rappresentativi di capitale;
c)
titoli di debito;
d)
misure di sostegno, quali attività di comunicazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, direttamente necessarie per l'efficiente e efficace attuazione della presente decisione e per il conseguimento dei suoi obiettivi.
2. Lo strumento di microfinanza è aperto a organismi pubblici e privati stabiliti negli Stati membri, a livello nazionale, regionale e locale, che forniscono microfinanziamenti a persone e microimprese negli Stati membri.
3. Al fine di raggiungere i beneficiari finali e di creare microimprese competitive e sostenibili, gli organismi pubblici e privati di cui al paragrafo 2 cooperano strettamente con le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei beneficiari finali del microcredito e con le organizzazioni, in particolare quelle sostenute dal FSE, che offrono programmi di tutoraggio e di formazione a detti beneficiari finali.
Storico versioni
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