Art. 3

Bilancio

In vigore dal 25 mar 2010
Bilancio 1.   Il contributo finanziario del bilancio dell'Unione allo strumento di microfinanza per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è pari a 100 milioni di EUR. 2.   Gli stanziamenti annuali sono stabiliti durante la procedura di bilancio annuale, se necessario anche applicando il punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (6) o utilizzando altri strumenti previsti da tale accordo. 3.   La dotazione finanziaria totale per le misure di sostegno di cui all', paragrafo 1, lettera d), non supera l'1 % della dotazione finanziaria dello strumento di microfinanza stabilita al paragrafo 1 del presente articolo. 4.   Il contributo finanziario copre l'intero costo dello strumento di microfinanza, comprese le spese di gestione per le istituzioni finanziarie internazionali di cui all', paragrafo 2, che gestiscono il contributo dell'Unione e qualsiasi altra spesa ammissibile.
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