Art. 4

In vigore dal 22 dic 2009
1.   I capimissione dell’UE in ciascun paese beneficiario stilano, una volta completato l’ultimo workshop e lo scambio di personale ai sensi della presente decisione, un rapporto circostanziato sui progressi compiuti in ciascun paese beneficiario. 2.   L’AR riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente decisione sulla base di rapporti regolari stilati dall’ente incaricato dell’attuazione di cui all’, paragrafo 2 e dai capimissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali rapporti costituiscono la base per la valutazione effettuata dal Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sull’attuazione finanziaria dei progetti secondo quanto riportato all’, paragrafo 3.
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