Art. 2
In vigore dal 22 dic 2009
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’attuazione tecnica dei progetti di cui all’, paragrafo 2 è affidata al seguente ente incaricato dell’attuazione:
Ufficio federale per l’economia e il controllo delle esportazioni (BAFA).
3. L’ente incaricato dell’attuazione assolve i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine quest’ultimo stabilisce le modalità necessarie con l’ente incaricato dell’attuazione.
Storico versioni
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