Art. 1

In vigore dal 22 dic 2009
1.   Ai fini dell’attuazione concreta — della strategia europea in materia di sicurezza, — della strategia dell’UE volta a combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni, — dell’articolo 11 della posizione comune 2008/944/PESC, — del programma dell’UE per la prevenzione e la lotta contro il traffico illecito di armi convenzionali, — dello strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in maniera tempestiva ed affidabile, le armi leggere e di piccolo calibro illegali, e — delle conclusioni del Consiglio relative ad un trattato internazionale sul commercio di armi, l’Unione europea sostiene attività intese a perseguire i seguenti obiettivi: a) promuovere tra i paesi terzi i criteri e i principi della posizione comune 2008/944/PESC; b) assistere i paesi terzi nell’elaborazione e nell’attuazione della legislazione volta ad assicurare un controllo efficace delle esportazioni di armi; c) assistere i paesi terzi nella formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze per assicurare un’attuazione e un’esecuzione adeguate dei controlli delle esportazioni di armi; d) assistere i paesi terzi e le regioni nell’elaborazione delle relazioni nazionali e regionali sulle esportazioni di armi e nella promozione di altre forme di sorveglianza al fine di favorire la trasparenza e la responsabilità nell’esportazione di armi; e) incoraggiare i paesi terzi a sostenere il processo avviato nel quadro delle Nazioni Unite ai fini dell’adozione di un trattato internazionale giuridicamente vincolante che stabilisca norme comuni per il commercio mondiale di armi convenzionali e assisterli perché siano in grado di osservare tali eventuali norme comuni. 2.   In allegato è riportata una descrizione dei progetti per il perseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1.
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Art. 1 Decisione (UE) 2009/1012 — Testo vigente | Portale Normativo