Art. 3
In vigore dal 22 dic 2009
1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dei progetti di cui all’, paragrafo 2 è pari a 787 000 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell’Unione.
3. La Commissione vigila sul corretto impiego del contributo UE di cui al paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con l’ente incaricato dell’attuazione del progetto di cui all’, paragrafo 2. L’accordo di finanziamento prevede che l’ente incaricato dell’attuazione del progetto assicuri la visibilità del contributo dell’UE in funzione della sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell’accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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