Art. 5

In vigore dal 15 dic 2009
1.   Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Spagna comunicherà alla Commissione le seguenti informazioni: a) l’elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nell’ambito del regime di cui all’ e l’importo complessivo degli aiuti percepiti da ciascuno di essi; b) l’importo complessivo (capitale più interessi) da recuperare dai beneficiari; c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione; d) i documenti attestanti l’ingiunzione trasmessa ai beneficiari per ottenere il rimborso degli aiuti. 2.   La Spagna informa la Commissione dei progressi compiuti in seguito alle misure nazionali adottate per l’attuazione della seguente decisione, fino al completo recupero degli aiuti di cui all’. Al termine del periodo di due mesi indicato al paragrafo 1, la Spagna presenta, dietro semplice richiesta della Commissione, una relazione sulle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Tale relazione fornisce inoltre informazioni dettagliate sull’importo degli aiuti e sugli interessi già recuperati dai beneficiari.
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Art. 5 Decisione (UE) 2010/473 — Testo vigente | Portale Normativo