Art. 2
In vigore dal 15 dic 2009
Le misure di cui all’ non sono considerate aiuti di Stato qualora soddisfino le condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, riguardante l’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis).
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