Art. 2

In vigore dal 15 dic 2009
Le misure di cui all’ non sono considerate aiuti di Stato qualora soddisfino le condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, riguardante l’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:473:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo