Art. 4

In vigore dal 15 dic 2009
1.   Il recupero degli aiuti di cui all’ è immediato ed effettivo. 2.   La Spagna garantisce l’attuazione della presente decisione entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della sua notifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:473:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo