Art. 3
In vigore dal 15 dic 2009
1. La Spagna adotta le misure necessarie per recuperare dai beneficiari gli aiuti incompatibili di cui all’, fatto salvo l’.
2. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui gli aiuti sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero.
3. Gli interessi sono calcolati su base composta conformemente alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (64).
4. Il recupero viene eseguito senza indugio conformemente alle procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.
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