Art. 9

In vigore dal 14 dic 2009
Per la peste suina l’Unione concede un aiuto finanziario al Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Spagna per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato V della direttiva 2002/60/CE. L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale centro di ricerca per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 140 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010.
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