Art. 8

In vigore dal 14 dic 2009
Per la peste suina classica l’Unione concede un aiuto finanziario all’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Hannover, Germania per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato IV della direttiva 2001/89/CE. L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 385 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010; un importo massimo di 25 000 EUR è destinato all’organizzazione di un seminario tecnico sulla febbre suina classica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:961:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 8 Decisione (UE) 2009/961 — Testo vigente | Portale Normativo