Art. 12

In vigore dal 14 dic 2009
Per la brucellosi l’Unione concede un aiuto finanziario all’AFSSA, Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Francia per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004. L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 240 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010.
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