Art. 11
In vigore dal 14 dic 2009
Per collaborare all’uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove sui bovini riproduttori di razza pura l’Unione concede un aiuto finanziario all’INTERBULL Centre, Department of Animal Breeding and Genetics, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Svezia per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato II della decisione 96/463/CE.
L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale centro per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 150 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:961:oj#art-11