Art. 20

La presidenza e il corretto svolgimento dei lavori

In vigore dal 1 dic 2009
La presidenza e il corretto svolgimento dei lavori 1.   La presidenza assicura l'applicazione del presente regolamento interno e vigila sul corretto svolgimento dei dibattiti. La presidenza provvede segnatamente a rispettare e a far rispettare le disposizioni dell'allegato V concernenti i metodi di lavoro del Consiglio. Al fine di assicurare il corretto svolgimento dei dibattiti essa può inoltre, salvo decisione contraria del Consiglio, adottare ogni misura necessaria, al fine di sfruttare al meglio il tempo a disposizione nelle riunioni, e in particolare: a) limitare, per la trattazione di un punto particolare, il numero delle persone per delegazione presenti nella sala della riunione durante la sessione e decidere di autorizzare o meno l'apertura di una sala di ascolto; b) predisporre l'ordine nel quale saranno trattati i punti e stabilire la durata dei dibattiti ad essi dedicati; c) organizzare il tempo dedicato ad un punto particolare, segnatamente limitando la durata degli interventi dei partecipanti e determinando l'ordine in cui possono prendere la parola; d) chiedere alle delegazioni di presentare per iscritto, entro una determinata data, le loro proposte di modifica di un testo in discussione, se del caso con una breve spiegazione; e) chiedere alle delegazioni che hanno posizioni identiche o simili su un determinato punto, testo o parte di testo, di invitare una di esse a esprimere la posizione da esse condivisa, in riunione o per iscritto prima della riunione. 2.   Fatte salve le disposizioni dell', paragrafi 4, 5 e 6, e le sue competenze e la sua responsabilità politica generale, la presidenza semestrale è assistita in tutti i suoi compiti, sulla base del programma di diciotto mesi o in virtù di modalità alternative tra essi convenute, dagli altri membri del gruppo predeterminato di tre Stati membri di cui all', paragrafo 4. È inoltre assistita, se del caso, dal rappresentante dello Stato membro che assicurerà la presidenza successiva. Quest'ultimo, o un membro del gruppo summenzionato, su richiesta o su disposizione della presidenza, la sostituisce ove necessario, la solleva, se del caso, da taluni compiti e garantisce la continuità dei lavori del Consiglio.
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La presidenza e il corretto svolgimento dei lavori (Art. 20 Decisione (UE) 2009/937) — Testo vigente | Portale Normativo