Art. 21

Relazioni dei comitati e dei gruppi di lavoro

In vigore dal 1 dic 2009
 (21) (22) Relazioni dei comitati e dei gruppi di lavoro Nonostante le altre disposizioni del presente regolamento interno, la presidenza organizza le riunioni dei vari comitati e gruppi di lavoro in modo che le loro relazioni siano disponibili prima della riunione del Coreper che le esamina. A meno che condizioni di urgenza non richiedano diversamente, la presidenza rinvia ad una riunione successiva del Coreper i punti relativi ad atti legislativi per i quali il comitato o il gruppo di lavoro non hanno concluso i lavori almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione del Coreper.
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Relazioni dei comitati e dei gruppi di lavoro (Art. 21 Decisione (UE) 2009/937) — Testo vigente | Portale Normativo