Art. 21
Relazioni dei comitati e dei gruppi di lavoro
In vigore dal 1 dic 2009
(21) (22)
Relazioni dei comitati e dei gruppi di lavoro
Nonostante le altre disposizioni del presente regolamento interno, la presidenza organizza le riunioni dei vari comitati e gruppi di lavoro in modo che le loro relazioni siano disponibili prima della riunione del Coreper che le esamina.
A meno che condizioni di urgenza non richiedano diversamente, la presidenza rinvia ad una riunione successiva del Coreper i punti relativi ad atti legislativi per i quali il comitato o il gruppo di lavoro non hanno concluso i lavori almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione del Coreper.
Storico versioni
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