Art. 23
Il segretario generale e il segretariato generale
In vigore dal 1 dic 2009
Il segretario generale e il segretariato generale
1. Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale nominato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
2. Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del segretariato generale (25).
Sotto l'autorità del Consiglio, il segretario generale adotta tutte le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del segretariato generale.
3. Il segretariato generale è associato in maniera stretta e continua alla programmazione, al coordinamento e al controllo della coerenza dei lavori del Consiglio e all'attuazione del suo programma di diciotto mesi. Sotto la responsabilità e la guida della presidenza, esso assiste quest'ultima nella ricerca di soluzioni.
4. Il segretario generale sottopone al Consiglio il progetto di stato di previsione delle spese di quest'ultimo in tempo utile per assicurare il rispetto dei termini fissati dalle disposizioni finanziarie.
5. Il segretario generale ha piena competenza in materia di gestione degli stanziamenti iscritti nella sezione II (Consiglio europeo e Consiglio) del bilancio e adotta tutte le misure necessarie per assicurare la corretta gestione degli stessi. Mette in esecuzione i suddetti stanziamenti ai sensi delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio dell’Unione.
Storico versioni
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