Art. 25
Funzioni di depositario di accordi
In vigore dal 1 dic 2009
Funzioni di depositario di accordi
Quando il segretario generale del Consiglio è designato depositario di un accordo concluso dall'Unione o dalla Comunità europea dell'energia atomica e da uno o più Stati od organizzazioni internazionali, gli atti di ratifica, di accettazione o di approvazione di tali accordi sono depositati presso la sede del Consiglio.
In tal caso, il segretario generale esercita le funzioni di depositario e provvede altresì alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della data di entrata in vigore degli accordi di cui trattasi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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