Art. 26

Rappresentanza dinanzi al Parlamento europeo

In vigore dal 1 dic 2009
Rappresentanza dinanzi al Parlamento europeo La rappresentanza del Consiglio dinanzi al Parlamento europeo e alle sue commissioni è assicurata dalla presidenza o, con l'assenso di quest'ultima, da un membro del gruppo predeterminato di tre Stati membri di cui all', paragrafo 4, dalla presidenza successiva o dal segretario generale. Su mandato della presidenza, il Consiglio può altresì farsi rappresentare dinanzi alle commissioni del Parlamento europeo da alti funzionari del segretariato generale. Nel caso del Consiglio «Affari esteri», la rappresentanza del Consiglio dinanzi al Parlamento europeo e alle sue commissioni è assicurata dal presidente. Egli può, all'occorrenza, farsi sostituire dal membro di tale formazione che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio. Su mandato del presidente, il Consiglio «Affari esteri» può altresì farsi rappresentare dinanzi alle commissioni del Parlamento europeo da alti funzionari del Servizio europeo per l'azione esterna o, se del caso, del segretariato generale. Il Consiglio può inoltre fare conoscere le proprie vedute al Parlamento europeo mediante una comunicazione scritta.
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Rappresentanza dinanzi al Parlamento europeo (Art. 26 Decisione (UE) 2009/937) — Testo vigente | Portale Normativo