Art. 18

Notifica degli atti

In vigore dal 1 dic 2009
Notifica degli atti 1.   Le direttive e le decisioni di cui all'articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, del TFUE sono notificate ai loro destinatari dal segretario generale o da un direttore generale che agisca in suo nome. 2.   I seguenti atti, qualora non siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale, sono notificati ai loro destinatari dal segretario generale o da un direttore generale che agisca in suo nome: a) le raccomandazioni; b) le decisioni di cui all' del TUE; 3.   Il segretario generale o un direttore generale che agisca in suo nome rilasciano ai governi degli Stati membri e alla Commissione copie autenticate delle direttive e decisioni del Consiglio di cui all'articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, del TFUE, nonché delle raccomandazioni del Consiglio.
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Notifica degli atti (Art. 18 Decisione (UE) 2009/937) — Testo vigente | Portale Normativo