Art. 17

Pubblicazione degli atti nella Gazzetta ufficiale

In vigore dal 1 dic 2009
Pubblicazione degli atti nella Gazzetta ufficiale 1.   Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (di seguito «Gazzetta ufficiale»), a cura del segretario generale: a) gli atti di cui all'articolo 297, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma, del TFUE; b) le posizioni in prima lettura adottate dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria, nonché le relative motivazioni; c) le iniziative presentate al Consiglio conformemente all'articolo 76 del TFUE per l'adozione di un atto legislativo; d) gli accordi internazionali conclusi dall'Unione. Dell'entrata in vigore di tali accordi è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale; e) gli accordi internazionali conclusi dall'Unione nel settore della politica estera e di sicurezza comune, salvo decisione contraria del Consiglio in base agli del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (17); Dell'entrata in vigore degli accordi pubblicati nella Gazzetta ufficiale è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale. 2.   Salvo decisione contraria del Consiglio o del Coreper, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale a cura del segretario generale: a) le iniziative presentate al Consiglio conformemente all'articolo 76 del TFUE in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera c); b) le direttive e le decisioni di cui all'articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, del TFUE, le raccomandazioni e i pareri, ad eccezione delle decisioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 3.   Il Consiglio o il Coreper decidono, caso per caso e all'unanimità, se si debbano pubblicare nella Gazzetta ufficiale, a cura del segretario generale, le decisioni di cui all' del TUE. 4.   Il Consiglio o il Coreper decidono, caso per caso e tenendo conto dell'eventuale pubblicazione dell'atto di base, se si debbano pubblicare nella Gazzetta ufficiale a cura del segretario generale: a) le decisioni di applicazione delle decisioni di cui all' del TUE; b) le decisioni adottate conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del TUE; c) altri atti del Consiglio quali conclusioni e risoluzioni. 5.   Qualora un accordo concluso tra l'Unione o la Comunità europea dell'energia atomica e uno o più Stati od organizzazioni internazionali istituisca un organo competente a prendere decisioni, il Consiglio decide, al momento della conclusione dell'accordo, se si debbano pubblicare nella Gazzetta ufficiale le decisioni che saranno prese da tale organo.
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Pubblicazione degli atti nella Gazzetta ufficiale (Art. 17 Decisione (UE) 2009/937) — Testo vigente | Portale Normativo