Art. 9

Osservanza

In vigore dal 30 nov 2009
Osservanza 1.   Le misure di sicurezza previste dalle presenti norme e dal manuale di sicurezza sono osservate da tutte le persone presso l’Europol, nonché dalle persone coinvolte in attività connesse con l’Europol sottoposte ad un obbligo particolare di segreto e riservatezza. 2.   Il direttore, gli uffici di collegamento e le unità nazionali Europol sono responsabili dell’osservanza delle presenti norme e del manuale di sicurezza ai sensi del paragrafo 1.
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