Art. 9
Osservanza
In vigore dal 30 nov 2009
Osservanza
1. Le misure di sicurezza previste dalle presenti norme e dal manuale di sicurezza sono osservate da tutte le persone presso l’Europol, nonché dalle persone coinvolte in attività connesse con l’Europol sottoposte ad un obbligo particolare di segreto e riservatezza.
2. Il direttore, gli uffici di collegamento e le unità nazionali Europol sono responsabili dell’osservanza delle presenti norme e del manuale di sicurezza ai sensi del paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:968:oj#art-9